CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 16, COMMA 01, TUIR)
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con l’inserimento del comma 01 all’art. 16 del TUIR, ha introdotto una detrazione d’imposta per canoni di locazione in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
In particolare, la detrazione è riconosciuta per un importo complessivamente pari a:
• euro 300,00, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
• euro 150,00, se il reddito complessivo è compreso tra euro 15.493,71 ed euro 30.987,41.
Con tale provvedimento, il Legislatore ha voluto estendere l’agevolazione fiscale, in precedenza prevista per i soli soggetti titolari di contratti di locazione c.d. “convenzionati”, anche ai soggetti titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/1998 (principalmente interessati risultano i soggetti titolari di contratti a canone libero “4+4”).
La lettura del comma 01, art. 16, TUIR, subordina il riconoscimento dell’agevolazione in esame alla condizione che il relativo contratto sia: “stipulato o rinnovato ai sensi della Legge n. 431/1998”.
In base ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200/E, tuttavia è possibile beneficiare di detta detrazione anche nel caso in cui il contratto non faccia alcun riferimento alla Legge 431/1998. Infatti, la risoluzione richiama l’art. 1362 del c.c., il quale, in tema di interpretazione dei contratti, sancisce quanto segue:
“…si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
In particolare, viene chiarito che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in vigenza della Legge n. 431/1998, deve considerarsi disciplinato da quest’ultima anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate. Inoltre, la Risoluzione continua:
“Ne consegue che il contratto di locazione, stipulato in vigenza della Legge 431/1998, sarà comunque da considerarsi disciplinato da quest’ultima, anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere contra legem.”.
E’ possibile beneficiare di una detrazione d’imposta anche nel caso di contratti stipulati o rinnovati in base a quanto disposto dall’art. 2 e 3 e dall’art. 4 commi 2 e 3 della Legge 9 dicembre 1998 n.431. In pratica sono i contratti di locazione di unità immobiliari adibiti a abitazione principale concordati, cioè contratti siglati sulla base di accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria (canone “3+2”).
In questo caso, la detrazione è riconosciuta per un importo complessivamente pari a:
• euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
• euro 247,90, se il reddito complessivo è compreso tra euro 15.493,71 ed euro 30.987,41
Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni non conviventi con i genitori, che hanno stipulato un contratto di locazione adibito ad abitazione principale ai sensi della legge 431/1998 hanno diritto per i primi tre anni dalla data di stipula del contratto, ad una detrazione di euro 991,60 se il loro reddito complessivo non supera euro 15493,71. Per redditi maggiori, non spetta alcuna detrazione. Se il contratto di locazione è stato stipulato prima del 2007 non spetta alcuna detrazione.
Detrazioni per dipendente trasferito per motivi di lavoro
Ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare adibita a propria abitazione principale spetta una detrazione di:
• euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
• euro 495,80, se il reddito complessivo è compreso tra euro 15.493,71 ed euro 30.987,41
.Per fruire del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni:
- aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo;
- il comune deve trovarsi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- aver trasferito la residenza nel nuovo comune da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione. Ad esempio, se il trasferimento di residenza è avvenuto nel 2005, può essere richiesto per i periodi di imposta 2005, 2006 e 2007.
CONDIZIONI COMUNI
I presupposti fondamentali per usufruire di tutte le tipologie di detrazioni sopra menzionate sono:
- L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale, inteso come tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o dei suoi famigliari dimorano abitualmente;
- Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato.
- La detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata della locazione
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra loro. In sintesi il contribuente che rientra in più di una delle tipologie sopra descritte ha diritto ad una sola detrazione e deve scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, le istruzioni inerenti il modello 730/2011 e Unico 2011 hanno chiarito che è possibile beneficiare di più detrazioni se durante una parte dell’anno ci si trovi in una delle previste situazioni e nella restante parte dell’anno in una delle altre situazioni. In pratica è possibile sommare parti di detrazioni diverse applicabili in relazione a periodi dell’anno non coincidenti e la somma dei giorni di spettanza da inserire in dichiarazione non può mai essere superiore a 365.
Al fine di evitare fenomeni di “incapienza” che non consentano di usufruire in tutto o in parte delle detrazioni d’imposta in esame, il nuovo comma 1-sexies dell’art. 16 del T.U.I.R. stabilisce che, qualora l’IRPEF lorda non sia capiente, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. In pratica coloro che hanno detrazioni per canoni di locazione maggiori rispetto all’Irpef lorda dovuta, andranno a credito per tale differenza. In caso di compilazione del modello Unico 2009, il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere:
- utilizzato in compensazione nel Mod. F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241, anche con l’eventuale IMU dovuta;
- oppure computato in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo;
- oppure chiesto a rimborso..
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI
Altra agevolazione fiscale è quella prevista per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431 del 1998 dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza.
Dal primo gennaio 2007 i canoni di locazione pagati per questi contratti sono detraibili nella misura del 19% calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro, con detrazione massima di 500,27 euro.
Gli immobili locati devono essere situati nello stesso comune dove ha sede l’università o in comuni limitrofi e devono essere distanti almeno 100 chilometri dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.
La legge finanziaria 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contributi di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Quando l’onere delle spese di affitto è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento della spesa sostenuta. Se invece il documento risulta intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori, annotando sul documento stesso la percentuale di ripartizione, se questa è diversa dal 50%.
Se uno dei genitori è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.
Se il contratto di locazione è stipulato da entrambi i genitori in favore del figlio studente universitario, poiché si presume che la spesa sarà ripartita equamente tra i genitori, la detrazione spetta ad entrambi in egual misura, nel limite massimo per ciascun genitore di 1.316,50 euro
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